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ARCO

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ROVERETO

Presso "Casa Adami" in piazza San Marco, 7 a Rovereto, ogni 3° giovedì del mese ad ore 20.00

 

TIONE

Presso la sala delle Associazioni di Tione,ogni 3° mercoledì del mese ad ore 20.00

 

VAL DI NON

Presso la sala esposizioni della Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non a Cles, ogni 3° lunedì del mese ad ore 20.00

 

TRENTO

Presso la sala conferenze di Confagricoltura del Trentino, via Guardini, 63 (primo piano campanello CIMLAG), ogni 1° martedì del mese ad ore 20.00

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”

TITOLO 1
COSTITUZIONE – DURATA - SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”, con sede legale ed amministrativa in via Guardini 73, Trento (TN).

Art. 2

La durata della Associazione è stabilita fino al 2020, salvo proroga deliberata dall’Assemblea.

Art. 3

L’Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nel territorio della Provincia Autonoma di Trento si propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura nella provincia di Trento, ed in particolare di tutelare gli interessi dei suoi associati. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione può:

  1. promuovere l’adozione di tecniche ecologiche per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura;
  2. organizzare corsi professionali rivolti agli operatori del settore;
  3. promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione a favore degli associati e per lo sviluppo del settore;
  4. svolgere una attività di assistenza tecnica ai propri associati nelle forme e modalità ritenute più opportune;
  5. prestare consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità agli associati;
  6. stipulare contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell’attività apistica, compresa la fornitura agli associati del materiale apistico utile per l’attività stessa;
  7. stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali;
  8. determinare, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
  9. predisporre un codice di autodisciplina, sia per la fase concernente la produzione, sia per quella riguardante l' immissione nel mercato, anche a tutela degli interessi del consumatore;
  10. svolgere azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la partecipazione a mostre e fiere, l’adozione di marchi e l’utilizzazione di canali d’informazione e divulgazione;
  11. promuovere ed effettuare l’immissione sul mercato dei prodotti degli associati; e commercializzazione del prodotto;
  12. rappresentare i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli Organismi della Pubblica Amministrazione;
  13. operare interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare gli apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario, nonché sul mercato agricolo alimentare;
  14. promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura trentina in base alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92 e loro modifiche e integrazioni;
  15. riscuotere premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
  16. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare;
  17. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
  18. operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;
  19. svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge che possa risultare utile al settore.

Art. 4

L’Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell’associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’associazione, promuovendone anche la costituzione.

TITOLO II
ASSOCIATI

Art. 5

Su semplice domanda possono essere ammessi all’associazione, quali nuovi associati, tutti coloro che detengono alveari che risiedano e producano nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento, salvo deroghe previste dal regolamento. Non possono essere ammessi all’Associazione:

  1. i soggetti definiti nel precedente comma che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell’Associazione.

Art. 6

Le richieste di adesione all’Associazione dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà secondo le modalità definite dal regolamento.

Art. 7

Con l’iscrizione l’associato assume l’impegno a rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno approvato dall’Assemblea.

Art. 8

L’associato è tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi annualmente determinati dall’Assemblea, pena il pagamento di una contribuzione integrativa fissata annualmente dall’assemblea e l’interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.

Art. 9

All’associato che non adempie agli obblighi sono applicati, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all’Associazione, le sanzioni previste dal regolamento interno approvato dall’Assemblea.

Art. 10

E’ escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, l’associato:

  1. che non soddisfi più i requisiti previsti per l’ammissione;
  2. che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’Associazione;
  3. che non corrisponda la quota associativa;
  4. che non abbia ottemperato alle norme relative alla denuncia annuale di possesso degli alveari ai sensi delle normative vigenti in materia sanitaria.

Il recesso è consentito all’associato a condizione che ne faccia domanda.

Art. 11

I soci notificheranno all’Associazione i casi di malattie infettive dei propri alveari.

TITOLO III
ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo con il Presidente;
  3. il Comitato esecutivo, se nominato;
  4. il Direttore tecnico, se nominato;
  5. i Revisori dei Conti.

Art. 13

L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Art. 14

Per la partecipazione all’Assemblea, gli associati devono essere in regola con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Associazione di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto. Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un altro associato. Ogni socio non potrà presentare più di una delega.

Art. 15

L’Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell’Associazione, da affiggere nella sede dell’Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 16

L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentanti almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentanti. L’Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentanti. Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17

E’ di competenza dell’Assemblea:

  1. approvare i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
  2. determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell’Associazione ed, in particolare, approvare i programmi annuali di immissione sul mercato proposti dal Consiglio Direttivo;
  5. approvare e modificare il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
  6. deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
  7. determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell’Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza aziendale.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da 11 a 22 eletti a maggioranza dall’assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, là dove previsti, fissati da apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

I membri del consiglio di amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed assumeranno l’anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall’incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all’Assemblea.

Art. 20

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore, determinandone i compiti e la retribuzione.

Art. 21

Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all’autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati. Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all’uopo designato. Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete un’indennità di carica da determinarsi annualmente dall’Assemblea.

Art. 22

L’Assemblea nomina inoltre tre Revisori dei Conti di cui due effettivi ed uno supplente i quali possono essere eletti anche tra i non soci. Gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, controllano i rendiconti economici e i bilanci preventivi ed in genere gli atti amministrativi e ne riferiscono all’assemblea.

TITOLO IV
PATRIMONIO-ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE –RENDICONTI

Art. 23

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. da beni immobili o mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengono in proprietà dell’Associazione;
  2. dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

Art. 24

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote di ammissione;
  2. dai contributi che gli associati devono all’Associazione nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea;
  3. dalle rendite patrimoniali;
  4. dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Art. 25

L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

TITOLO V
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di concedenza; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento CEE n. 1360/78 e ss.mm.ii. ed alle relative norme d’attuazione, nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

 

 

 

CONCORSO DEI MIELI DEL TRENTINO 2018 - PALAZZO ROCCABRUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”

Art. 1

Il presente Regolamento contiene le norme di attuazione e di esecuzione dello Statuto dell'Associazione Apicoltori Trentini con sede in Trento, via Guardini 73.

Il Consiglio Direttivo potrà con sua deliberazione spostare la Sede dell'Associazione nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione agli enti di cui all'Art. 4 dello Statuto e sottopone la delibera a ratifica alla prima assemblea che verrà svolta.

Art.3

Su semplice domanda possono essere ammessi all'Associazione, quali nuovi associati, anche coloro che hanno interessi nell'apicoltura della provincia di Trento e, tramite un loro singolo rappresentante, anche gli enti e le società aventi i medesimi interessi od interessi affini, valutati con parere insindacabile del Consiglio.

All'atto della domanda di ammissione il socio deve risultare in regola con la denuncia alveari (vedi L.P. 16/1988 ) oppure provvedersi contestualmente alla domanda stessa.

Art. 4

Gli associati possono recedere dal sodalizio dandone comunicazione scritta all'Associazione entro il 30 novembre, sono però tenuti a corrispondere la quota associativa per l'anno in corso al momento del recesso.

Può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato con avviso scritto, colui che :

  1. si rende moroso o indisciplinato in materia sanitaria o per incompatibilità o che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
  3. non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo presso l'associazione;
  4. svolga attività in contrasto o concorrente con quelle dell'associazione o che non abbia presentato tempestivamente domanda di recesso.

Gli esclusi perdono ogni loro diritto nei confronti del Associazione, ma non così questa verso di loro.

Il socio escluso dall'associazione può fare domanda scritta di riammissione al Consiglio Direttivo che decide in merito.

Art. 5

Il fondo comune si costituisce con le quote associative, i contributi e le domande a carico degli associati, con eventuali contribuzioni volontarie e con sovvenzioni da pArte di chiunque, ed altresì con i beni acquistati mediante i suesposti proventi.

Art. 6

L'entità, le modalità ed i termini di versamento dei contributi sono fissati annualmente dall'Assemblea. Gli associati devono, entro il termine stabilito, versare i contributi pena un'ammenda fissata annualmente dall'Assemblea e l'interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.

I contributi annualmente determinati dall'Assemblea dovranno essere versati entro il 30 novembre di ogni anno, pena il pagamento di una contribuzione integrativa fissata sempre annualmente dall'Assemblea e la perdita di ogni beneficio riservato agli associati.

La denuncia degli alveari all'atto dell'iscrizione fa testo per tutto l'anno per quanto attiene ai diritti-doveri, tra socio e Associazione.

Il socio è tenuto ad identificare tutti i propri apiari con il codice APPS.

Art. 7

Il territorio provinciale, al fine di dare al Socio un servizio più diretto e rapido, e di essere maggiormente rappresentativo, viene suddiviso nelle seguenti 11 zone: C1 Valle di Fiemme, C2 Primiero, C3 Bassa Valsugana, C4 Alta Valsugana, C5 Valle dell'Adige, C6 Valle di Non, C7 Valle di Sole, C8 Giudicarie, C9 Alto Garda e Ledro, C10 Vallagarina, C11 Valle di Fassa.

Ogni zona ha diritto a due Consiglieri nominati dall'assemblea scelti tra una rosa di candidati proposti dalla base degli associati della zona stessa.

Il consigliere responsabile di zona è il Rappresentante del Associazione per quanto attiene ai servizi interni del Associazione stessa. Ogni Responsabile di zona ha il compito di trovare una sede, se possibile al centro della zona, per le riunioni periodiche collettive e mettere i soci in condizioni di contattarlo quando necessario. Per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi dell'aiuto di collaboratori da lui scelti nei singoli paesi. Le spese vive che dovrà affrontare per lo svolgimento delle sue attività saranno, previa autorizzazione rimborsate dal Associazione. Ogni Responsabile sarà dotato di opportuno materiale legislativo, bibliografico, tecnico e attrezzature, del quale sarà responsabile, da mettere a disposizione degli associati della zona.

Sono compiti del Responsabile di zona: - tenere i contatti con i soci, - indire le riunioni periodiche con un ordine del giorno ben determinato e prestabilito nelle riunioni precedenti, - tenere i contatti con gli Esperti per indirizzarne l'attività secondo i bisogni della zona stessa, - coordinare la distribuzione del materiale didattico e su indicazione del Coordinatore degli Esperti del materiale sanitario, - è primo dovere del Responsabile di zona incrementare il numero dei soci nella propria zona. Per far questo potrà indire riunioni locali a carattere informativo e tecnico al fine di stabilire buoni rapporti sociali.

Art. 8

L'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che rispettare le modalità previste dall'Art.15 dello Statuto, sarà inviato agli associati in regola con il versamento delle quote dovute, mediante semplice lettera almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. I ritardi dovuti a disguidi postali, sia nelle convocazioni delle Assemblee che in tutte le altre relazioni, non possono essere imputati all'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, il quale, dopo la constatazione di validità della seduta, procede alla eventuale nomina di due scrutatori. Segretario sarà il Segretario del Associazione e in caso di sua assenza esso sarà nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale della riunione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Per la nomina delle cariche si procede come segue: tutti gli associati sono elettori ed eleggibili. Risulteranno eletti due candidati per ogni zona e precisamente quelli appArtenente alla zona che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi, in subordine, a completamento del numero dei consiglieri risulterà eletto chi ha conseguito il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla zona di appartenenza.

Il Consiglio predispone, per le votazioni in Assemblea, un elenco contenente come candidati i nominativi dei Consiglieri uscenti che hanno dichiarato disponibilità a ricandidarsi ed i nominativi di candidati emersi dalle riunioni di zona. La lista è comunque aperta.

I votanti, per il Consiglio Direttivo possono esprimere fino ad un massimo di preferenze in misura di due terzi rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere, arrotondando per eccesso. Per il Collegio revisori si può esprimere una sola preferenza.

Art. 10

Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato direttamente o con delega scritta conferita ad un altro associato. Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

Art. 11

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette senza speciali formalità dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo o tra i Revisori, sarà provveduto alla loro surroga da pArte del Consiglio stesso con i primi dei non eletti, garantendo comunque la rappresentanza di tutte le zone. Il nuovo nominativo resterà in carica sino alla fine del mandato del membro surrogato.

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo sarà convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Delle sedute del Consiglio Direttivo verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

L'Esperto Apistico è designato dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile tra gli apicoltori associati, che diano garanzia di dirittura morale e affidabilità per quanto attiene alle procedure da seguire nello svolgimento delle sue attività e secondo le normativa vigente. Esso resta in carica nei limiti del mandato del Consiglio, tuttavia il mantenimento della qualifica di Esperto apistico, nell'ambito dell'associazione è subordinata alla frequenza di iniziative di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Esperto Apistico ha compiti di assistenza sanitaria degli apiari della zona affidata o che gli è richiesto di visitare. Ha anche compiti di assistenza tecnica per gli apicoltori principianti.

Il Consiglio, tra tutti gli Esperti della provincia, può nominare un Coordinatore, con il compito di coordinare l'attività degli Esperti Apistici secondo le direttive del Consiglio. Il Coordinatore pArtecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e resta in carica nei limiti del mandato del Consiglio.

L'Esperto Apistico, nelle visite agli apiari, deve attenersi scrupolosamente alle procedure sia tecniche che formali indicate dall'associazione e pertanto é responsabile del proprio comportamento.

L'apicoltore iscritto al Associazione é invitato a seguire le direttive impArtite dall'Esperto diversamente perde il diritto ad ulteriori visite, salvo maggiori o diversi provvedimenti dell'Associazione.

Per la richiesta di visita dell'Esperto, l'apicoltore in via ordinaria provvede in occasione delle riunioni zonali mensili o settimanali, e per le situazioni urgenti provvede tramite la segreteria dell'Associazione.

L'Esperto Apistico esegue tutte e solo quelle visite che rientrano in un piano di lavoro organico approntato annualmente dall'Associazione, nonché quelle visite che il Coordinatore degli Esperti gli commissiona per motivi sanitari. Per ulteriori interventi tecnici l'apicoltore provvede in proprio.

In dipendenza della visita effettuata dall'Esperto nel rispetto delle norme sopra elencate, nessun compenso è dovuto dall'apicoltore all'Esperto il quale verrà soddisfatto dall'associazione secondo norma.

Art. 13

Il Segretario amministrativo è nominato annualmente dal Consiglio Direttivo, anche fuori del suo ambito e anche tra persone non apicoltori.

E' compito del Segretario redigere e dare attuazione alle delibere del Consiglio e svolgere tutte quelle attività decise dal Consiglio Direttivo. Ad esso spettano i compensi di norma.

Art. 14

Ai Consiglieri, ai Revisori dei conti, ai Responsabili di zona, ai componenti le varie Commissioni può venir corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso chilometrico se effettuato. Rimborsi secondo norma.

Art. 15

I soci notificheranno al Associazione i casi di malattie infettive agli alveari propri ed avranno diritto alla assistenza sanitaria qualora si attengano alle istruzioni degli Esperti Apistici nominati dal Consiglio Direttivo. I soci stessi si impegnano a ricorrere all'arbitrato amichevole del Consiglio Direttivo e di rispettare le decisioni nei casi di conflitto di interesse che eventualmente dovessero sorgere tra di loro per questioni attinenti l'attività apistica. Sono malattie infettive da segnalare per iscritto al Associazione: la Peste Americana, la Peste Europea, la Nosemiasi.